Quando il cliente di un avvocato non paga la parcella
Non sempre all’incarico da avvocato corrisponde un effettivo pagamento della parcella da parte dei clienti.
Potrebbe capitare che nonostante la difesa sia andata a buon fine il cliente non possa, o peggio non voglia, corrispondere quanto dovuto, spese anticipate comprese.
In questo caso è possibile per l’avvocato dichiararsi antistatario e chiedere al giudice che le spese legali vengano pagate a lui distraendo a suo favore la parte di crediti non riscossi.
Ma nel caso di esito positivo, a chi fattura l’avvocato antistatario?
Come fatturare la distrazione delle spese legali se l’avvocato si dichiara antistatario
Il principio di distrazione delle spese fa sì che i crediti eventualmente dovuti dalla controparte a fine giudizio vengano girati al professionista che si dichiara intestatario di fronte al giudice.
Questo permette al legale di recuperare sia il proprio compenso che le spese anticipate secondo il principio stabilito dall’articolo 93 del Codice di Procedura civile. Nel caso la parte coinvolta attesti la compensazione del credito dovuto è comunque possibile richiedere sempre la revoca del provvedimento.
A chi fattura l’avvocato antistatario in questo caso specifico?
L’intestazione della fattura deve sempre avvenire al cliente anche nel caso in cui sia la controparte a soccombere in giudizio.
In particolare il professionista dovrà produrre una fattura per il cliente dichiarando esplicitamente che il pagamento dell’onorario e delle spese accessorie è avvenuto per mano di terzi. Sarà comunque necessario produrre anche per la parte soccombente una ricevuta che dichiara le motivazioni del pagamento.
Nel caso il cliente sia abilitato al versamento dell’IVA sarà necessariamente tenuto al versamento dell’imposta nei confronti del professionista legale. Se il cliente non è soggetto IVA il pagamento della parcella comprensiva di imposte avverrà a carico della parte soccombente.
L’articolo 18 del Dpr n. 633/1972 stabilisce infatti che colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è tenuto ad addebitare l’imposta a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
Da questo se ne deduce che il professionista legale deve necessariamente addebitare l’imposta sulle spese legali al cliente che ha assistito in corso di giudizio. Ulteriori chiarimenti su questo principio sono espressi nella Circolare Ministeriale n. 203/E del 06/12/94.
A chi fattura l’avvocato antistatario quando l’assistito è la parte soccombente
Anche la Corte di Cassazione è entrata in merito alla fatturazione dell’avvocato che si dichiara antistatario: con la sentenza n. 1526/2016 la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che l’avvocato è tenuto alla restituzione delle cifre pagate dalla parte soccombente in caso di riforma, in appello, della sentenza in cui aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore.
Anche in questo caso, una volta ricevuto quanto dovuto, sarà compito dell’avvocato produrre la fattura intestata all’assistito. In buona sostanza dal momento che si instaura un rapporto tra avvocato ed assistito la fattura andrà intestata al cliente, indipendente dall’esito favorevole o meno del giudizio finale.